Con questo articolo iniziamo un percorso teso ad introdurre i lettori di Wiki Magazine Italia nel mondo della giurisprudenza attraverso una trattazione semplice ma rigorosa. Lo scopo è quello di individuare e trattare i problemi della vita privata e lavorativa e i loro riflessi da un punto di vista giuridico. In questo articolo tratterò dell’oblazione come “procedimento speciale” ai sensi degli artt. 162 e 162bis del codice penale.
Prima di addentrarci nello specifico però dobbiamo ricordare quali sono e cosa sono i procedimenti speciali. Nell’ordinamento giuridico italiano i procedimenti speciali, sono disciplinati dal Libro VI del codice di procedura penale e sono concepiti allo scopo di garantire uno sviluppo processuale più celere attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.
I procedimenti speciali sono:
I procedimenti penali speciali di cui sopra, anzitutto, si distinguono in tre categorie:
In particolare, il ricorso a taluni riti speciali è agevolato dalla previsione di misure premiali, nella specie riduzione della pena in misura fissa come nel giudizio abbreviato o in misura elastica come nel decreto penale e nel patteggiamento.
L’oblazione permette di evitare il dibattimento qualora sia possibile degradare l’illecito penale in illecito amministrativo, quindi qualora sia possibile che l’imputato possa regolare in denaro la propria pendenza.
Questo accade, in particolare, nel caso delle contravvenzioni, che a loro volta distinguono:
In particolare, in caso di oblazione obbligatoria si prevede il pagamento di 1/3 del massimo dell’ammenda medesima; nell’altro caso di oblazione facoltativa, se il giudice opta per l’ammenda questa è calcolata nella metà del massimo dell’ammenda stessa.
E nell’esercizio del potere discrezionale, relativo all’oblazione facoltativa, indicato negli artt. 132 e 133 del codice penale, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
4) dalla capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
L’oblazione non può comunque essere ammessa in caso vi siano conseguenze permanenti di danno o pericolo legati al reato contestato.
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