lunedì, Maggio 6

I procedimenti penali che “accorciano” i processi

In uno dei precedenti articoli abbiamo descritto uno dei procedimenti penali speciali che consentono uno sviluppo processuale più celere attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi. In questo articolo prenderemo in esame, in forma sintetica e semplificata, gli altri procedimenti che permettono una maggiore snellezza dell’iter processuale.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Tale rito si caratterizza per il potere del giudice di pronunciare sentenza nel corso dell’udienza preliminare, sempre che vi sia la richiesta dell’imputato e attribuendo valore di prova agli atti delle indagini preliminari.

Quindi i requisiti per l’attivazione di tale giudizio sono:

  1. la richiesta di rinvio a giudizio;
  2. la fissazione dell’udienza preliminare;
  3. la richiesta dell’imputato, scritta od orale, di voler aderire a questo procedimento, da presentare almeno cinque giorni prima dell’udienza preliminare o nel corso della stessa per mezzo del medesimo imputato o tramite procuratore speciale; in tal caso il giudice provvede con ordinanza, da depositare almeno tre giorni prima, a disporre o rigettare questo procedimento;
  4. il non più necessario consenso del pubblico ministero;
  5. la possibilità di estendere questo rito anche ai reati più gravi punibili con l’ergastolo;
  6. la definibilità del processo allo stato degli atti, fatta salva la necessità di acquisire ulteriori prove a richiesta dell’imputato e con l’ammissione di prova contraria da parte del pubblico ministero

L’eventuale costituzione di parte civile intervenuta dopo l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. Il giudizio abbreviato, inoltre, si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta di udienza pubblica.

Qualora il pubblico ministero contesti un reato diverso da quello dell’imputazione iniziale, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. In tale circostanza il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per formulare la richiesta di cui sopra o per integrare la difesa.

Se l’imputato chiede di proseguire in via ordinaria, il giudice revoca l’ordinanza con cui ha disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare. Se, invece, il procedimento prosegue comunque nella forma del giudizio abbreviato l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove e il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

La sentenza del giudizio abbreviato non è appellabile dall’imputato contro le sentenze di proscioglimento o di sola pena pecuniaria e e non è appellabile dal pubblico ministero in caso di condanna, a meno che la sentenza modifichi il titolo del reato. Questo giudizio ha natura premiale nel senso della riduzione della pena da irrogare in concreto in misura fissa di 1/3( riduzione c.d. secca). Pertanto, all’esito del procedimento il giudice potrà emanare una sentenza di condanna o di assoluzione o di non luogo a procedere.

IL PATTEGGIAMENTO

Un presupposto di ammissibilità di questo rito è costituito dal consenso delle parti. L’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero riguarda sia la scelta del rito e sia la pena da irrogare. Comunque, il consenso manifestato dall’imputato non è da equiparare ad una confessione sebbene egli accetti una certa soglia di responsabilità e la relativa sanzione penale.

Ulteriori presupposti riguardano l’entità della pena pattuita che non deve superare i cinque anni, considerando anche la diminuente del rito e la non applicabilità del medesimo rito in caso di associazione mafiosa o associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando, alla tratta di persone, favoreggiamento di tali associazioni, atti di terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e i recidivi reiterati.

Qualora il giudice accolga la richiesta di questo rito, egli assume pieno controllo di merito sulla richiesta; in particolare deve verificare la corretta qualificazione del fatto, che siano configurabili le circostanze prospettate dalle parti, che sia valido il giudizio di comparazione delle stesse e che la pena patteggiata rientri nei limiti edittali e sia congrua ai fini della rieducazione.

In caso di rigetto del giudice o dissenso del pubblico ministero, l’imputato può presentare nuova richiesta di patteggiamento senza poter apportare modifiche alla stessa. Il giudice comunque non può applicare una pena diversa da quella oggetto dell’accordo delle parti, né modificarne la determinazione o negare la sospensione condizionale della pena.

Il rito in esame è ammissibile solo fino alla presentazione delle conclusioni dell’udienza preliminare. Se il pubblico ministero è dissenziente circa la pena proposta dall’imputato e il giudice ritiene il dissenso ingiustificato, quest’ultimo può comunque emanare la sentenza con cui applica la pena richiesta.

Inoltre, in base agli atti di indagine compiuti dall’accusa, non deve sussistere declaratoria della non punibilità dell’imputato. La richiesta può riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita fino ad 1/3 o una pena detentiva qualora, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad 1/3 non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla domanda di costui, ma l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo ricorrano giusti motivi di compensazione totale o parziale. Il giudice, inoltre, non può applicare una pena diversa da quella patteggiata, né aggiungere di sua iniziativa delle clausole ulteriori all’accordo.

Quando la pena irrogata non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca.

Il reato è estinto quando per delitto con pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ovvero in caso di contravvenzione, l’imputato nel temine di cinque anni nel caso del delitto o o due anni in caso di contravvenzione, non commette delitto o contravvenzione della stessa indole. Tutto ciò, comunque, non è di ostacolo all’applicazione della sospensione condizionale della pena.

La richiesta di patteggiamento può essere avanzata fino alla presentazione delle conclusioni e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Tale richiesta può essere formulata oralmente e la volontà dell’imputato può essere espressa da lui stesso o a mezzo di procuratore speciale.

Il pubblico ministero in caso di dissenso al patteggiamento ha da enunciarne le ragioni e se accetta il patteggiamento, ma non condivide l’esito della sentenza può proporre appello. Negli altri casi la sentenza è inappellabile. Quando, però, la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato, il pubblico ministero può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto medesimo e contestuale giudizio, entro quarantottore dall’arresto stesso.

Se l’arresto non è convalidato il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, ma il giudice può tuttavia procedere su richiesta dell’imputato e del pubblico ministero. Quando l’arresto in flagranza è convalidato, il pubblico ministero ha tempo trenta giorni dall’arresto per presentare l’imputato in udienza, a meno che non vi sia grave pregiudizio per le indagini.

Inoltre, il giudizio direttissimo, sempre salvo pregiudizio per le indagini, può essere utilizzato in caso di confessione. Quando il reato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni per la scelta del giudizio direttissimo, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo pregiudizio grave per le indagini. Sicché, in talune circostanze, risulta necessario riunire i procedimenti, ma in tal caso prevale il rito ordinario.

Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni. La citazione indica il giudice competente e la data fissata per il giudizio, che va notificata senza ritardo al difensore, il quale ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini.

La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziari o da un agente di polizia giudiziaria; in particolare, il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

A seguito della contestazione all’imputato, questi ha facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento ed ha altresì la facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa.

GIUDIZIO IMMEDIATO

Quando la prova di reato appare evidente, salvo grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o abbia omesso su invito di comparire, a meno che non sia stato adotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

In caso di già decorrente custodia cautelare per il reato contestato, il pubblico ministero ha tempo centottanta giorni dall’esecuzione della misura per richiedere il giudizio immediato, salvo grave pregiudizio alle indagini.

Quando il reato contestato è connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni per l’applicazione del giudizio immediato si procede separatamente per gli altri reati e gli altri imputati, salvo grave pregiudizio alle indagini. Sicché, in caso di indispensabile riunione prevale il rito ordinario. L’imputato stesso può fare richiesta, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dell’applicazione di questo rito.

Entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato può comunque essere il pubblico ministero a trasmettere la richiesta di giudizio immediato al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le altre cose pertinenti al reato vengono allegate al fascicolo della notizia di reato, salvo non debbano essere custodite altrove.

Il giudice emette decreto con cui dispone o rigetta il giudizio immediato entro cinque giorni dalla richiesta. In particolare sussiste rigetto in caso di revoca della custodia cautelare o di suo annullamento in caso di sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

IL decreto di giudizio immediato contiene l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Tale decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona offesa almeno entro trenta giorni della data del giudizio, la quale è a sua volta notificata entro il medesimo termine al difensore. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

PROCEDIMENTO PER DECRETO

I presupposti per l’instaurazione di tale giudizio sono:

  • che si tratti di reato perseguibile d’ufficio;
  • che si tratti di reato perseguibile a querela;
  • che sia applicabile la sola pena pecuniaria, anche sostitutiva di pena detentiva breve;
  • che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
  • che alla condanna non debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza personale

Effetti premiali della sentenza per decreto sono l’esenzione dalle spese del procedimento, l’inapplicabilità di pene accessorie, la confisca solo se obbligatoria, l’estinzione del reato in cinque o due anni, rispettivamente per delitti e contravvenzioni, in mancanza di recidiva in reato della stessa indole, la possibilità della successiva sospensione condizionale della pena.

Il pubblico ministero può comunque chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Del decreto penale è data comunicazione al querelante. Il procedimento per decreto non è utilizzabile qualora risulti necessario applicare una misura di sicurezza personale.

Il decreto di condanna contiene:

  1. le generalità dell’imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  2. l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle leggi violate;
  3. la concisa esposizione di motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
  4. il dispositivo;
  5. l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere il giudizio immediato ovvero quello abbreviato oppure il patteggiamento;
  6. l’avviso che in caso di mancata opposizione il decreto diviene esecutivo;
  7. l’avviso della facoltà di poter nominare un difensore
  8. data e sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste

L’opposizione al decreto di condanna può essere proposta dall’imputato e dalla persona civilmente obbligata personalmente o dal difensore e a pena di inammissibilità deve indicare gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Con l’opposizione l’imputato può chiedere il giudizio immediato ovvero quello abbreviato oppure il patteggiamento.

L’opposizione è inammissibile oltre che in caso di mancata indicazione degli estremi del decreto di condanna, anche in caso di proposizione fuori termine o da persona non legittimata. Comunque, contro l’ordinanza di inammissibilità di opposizione è possibile il ricorso per cassazione.

In particolare, poi, l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno espresso opposizione, ma se l’opposizione del solo imputato o della persona civilmente obbligata si basa su motivi non strettamente personali e comuni si ha effetto estensivo dell’impugnazione.

Nel giudizio conseguente all’opposizione è comunque sempre possibile che il giudice possa applicare una pena diversa e più grave di quella del decreto di condanna e revocare i benefici già concessi. Se la sentenza proscioglie l’imputato perchè il fatto non sussiste, non è previsto come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche per gli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Per saperne di più:

L’oblazione, quando un reato penale si estingue con un’ammenda

Il patteggiamento

About The Author

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Verified by MonsterInsights